Consulenza
Formazione
Marketing
15-02-2013
COGENERAZIONE CHIAVI IN MANO. RINNOVA ORA, RISPARMIA A LUNGO
Con l’aiuto di DOC Service la riqualificazione energetica diventa una vera e propria occasione di risparmio a medio e lungo termine. Un impianto di cogenerazione, infatti, può consentirvi un taglio fino al 30% dei costi energetici annuali.
08-02-2013
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
Entro il 31 maggio 2013 tutte le attività che occupano fino a 10 lavoratori dovranno essere dotate del documento di valutazione dei rischi (DVR) compilato secondo le nuove linee guida. DOC Service è qui per aiutarvi con un supporto qualificato
04-03-2013
TRAINING KAIZEN. MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIENCE, IL BACKSTAGE E I SISTEMI DI SUPPORTO
Metodo, pratica sul campo, esposizione personale e lavoro di squadra. Due giorni per un'esperienza coinvolgente di apprendimento accelerato riservati a Responsabili d'area e Direttori. Scopri le particolarità del corso
04-03-2013
CORSI DI ALTO PROFILO MANAGERIALE
D.O.C. Service Srl propone corsi di alto profilo manageriale in collaborazione con Assoservizi, ente di formazione di Confindustria Trento. Scopri i corsi in programma a marzo

04-02-2013
CORSI PROFESSIONALI
D.O.C. Service Srl propone corsi di alto profilo manageriale in collaborazione con Assoservizi, ente di formazione di Confindustria Trento. I corsi nascono con l’obiettivo di fornire gli strumenti operativi necessari per rispondere in maniera concreta all’evoluzione del mercato e al modo di fare impresa.
18-01-2013
E-LEARNING
L’offerta formativa 2013 si arricchisce di uno strumento innovativo: l’e-learning. Una nuova piattaforma che garantisce la medesima professionalità d’aula con il vantaggio della formazione a distanza.
17-01-2013
DISPONIBILE IL CALENDARIO CORSI OBBLIGATORI 2013
Vi informiamo che è disponibile il calendario dei corsi di aggiornamento normativo previsti per l'anno 2013.

04-02-2013
MARKETING & COMUNICAZIONE
Si amplia l'offerta di servizi in campo marketing & comunicazione. Oltre alla consulenza in fase di sviluppo dell'idea, il team di DOC Service sarà al vostro fianco per fornirvi un supporto operativo nella gestione dei social quali Facebook e Twitter.
News
 

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TRACCIABILITA’ FINANZIARIA ENTI PUBBLICI
Il Piano straordinario antimafia, L. 136 del 13/08/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per contratti e finanziamenti pubblici.
La principale novità è rappresentata certamente dall'entrata in vigore degli obblighi di tracciabilità.
I contratti stipulati precedentemente alla data del 07/09/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti dovranno essere adeguati alle disposizioni sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 187/2010 in oggetto, e non più entro il 07/03/2011 (180 giorni dall'entrata in vigore della L. 136/2010).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1374 del Codice civile, detti contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3, della L. 136/2010.
I contenuti della L. 136/2010 sono stati modificati ed interpretati dal D.Lgs 187 del 12/11/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" di seguito riportato
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 è abrogato;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.»
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».


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