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INFORMATIVA SISTEMA SISTRI – CAMBIAMENTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010). Recentemente tale decreto è stato modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48).
Il decreto istituisce il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, SISTRI, un nuovo sistema che prevede l'informatizzazione degli adempimenti documentali associati alla gestione dei rifiuti e sostituirà formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).
Il nuovo sistema sarà operativo a partire dall’estate 2010 (salvo proroghe), in fasi e con modalità di attivazione differenziate sulla base delle caratteristiche dimensionali, attività svolte e tipologia di rifiuti dei produttori obbligati.
Tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI rientrano:
- imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi, compresi quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212, co. 8 del Decreto Legislativo 152/2006
- imprese ed enti con un numero di dipendenti superiore a 10, produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalla depurazione delle acque reflue (es. fanghi da vasche imhoff).
Si ricorda che sono classificati come rifiuti pericolosi le lampade fluorescenti (tubi al neon, lampade a basso consumo energetico), monitor di computer e computer portatili, altre apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose, apparecchiature fuori uso (es. frigoriferi, condizionatori…) contenenti cloro fluorocarburi, HCFC, HFC …
Nel caso l’impresa rientri tra i soggetti obbligati previsti dal Decreto Ministeriale 17/12/2009 come modificato dal D.M. 15/02/2010 è obbligatorio provvedere ad effettuare l’iscrizione al sistema SISTRI (predisposizione ed invio del modulo di iscrizione, versamento del contributo annuale e comunicazione di avvenuto versamento) entro il 30 marzo 2010.
Nel caso l’impresa produca rifiuti pericolosi in modo discontinuo (es. una volta ogni 2, 3 o più anni; non prevista produzione di rifiuti pericolosi nel corso del 2010), l’iscrizione al sistema SISTRI dovrà essere effettuata nell’anno in cui si prevederà di produrre tali tipologie di rifiuti e comunque prima di produrre e avviare a recupero/smaltimento tali rifiuti.
Si ricorda che l’iscrizione al sistema SISTRI è effettuata per impresa/ente (1 impresa = 1 iscrizione) e nell’ambito dell’iscrizione dovranno essere comunicati i dati relativi a tutte le unità locali (struttura nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti) obbligate all’iscrizione ai sensi del D.M. 17/12/2009 e s.m.i.
Tutte le informazioni relative al nuovo sistema SISTRI e, in particolare, alle modalità di iscrizione e pagamento del contributo sono reperibili sul sito www.sistri.it, gestito dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
Richieste di chiarimenti o indicazioni riguardanti il SISTRI possono inoltre essere effettuate contattando il numero verde 800 00 38 36 o inviando quesiti all’indirizzo di posta elettronica infosistri@sistri.it
RISPONDIAMO A 3 DOMANDE SPONTANEE
1. Se è il fornitore che porta via il rifiuto, devo iscrivermi ugualmente al Sistri?
l'iscrizione al SISTRI è effettuata con riferimento alle attività di gestione del rifiuto (produzione, trasporto...) effettuate dal soggetto che si iscrive.
Quindi la prima questione da chiarire per quanto riguarda il rifiuto portato via dal fornitore è CHI RISULTA ESSERE IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO. Questo dipende dal tipo di contratto e dagli accordi che sono stati presi tra albergatori e fornitori. E' un aspetto delicato che dipende dal caso specifico e che va valutato.
Se il fornitore porta via il rifiuto rilasciando il formulario all'albergatore quasi Certamente il rifiuto è dell'albergatore (verificare i dati indicati nell'eventuale formulario).
Se il produttore risulta essere l'albergatore, non automaticamente l'albergatore deve iscriversi. L'iscrizione è prevista per la produzione di determinate tipologie di rifiuti e di soggetti (rifitui pericolosi e rifiuti non pericolosi derivanti dalla depurazione delle acque reflue quando i dipendenti totali sono > 10 - si veda informativa)
2. L'iscrizione va fatta entro il 30 marzo anche se il bene lo dismetto a settembre? E a marzo non lo sapevo?
Come specificato nell'informativa, "nel caso l'impresa produca rifiuti pericolosi in modo discontinuo (es. una volta ogni 2, 3 o più anni; non prevista produzione di rifiuti pericolosi nel corso del 2010), l'iscrizione al sistema SISTRI dovrà essere effettuata nell'anno in cui si prevederà di produrre tali tipologie di rifiuti e comunque prima di produrre e avviare a recupero/smaltimento tali rifiuti".
Quindi nel caso sia ragionevole che l'albergatore rientri durante l'anno tra i soggetti obbligati, se periodicamente ogni anno produce rifiuti per cui il DM 17/12/2009 e s.m.i. prevede l'obbligo di iscrizione (non si tratta di rifiuti occasionali, ma rifiuti per cui è comunque prevedibile la produzione, per cui si è presentato in passato il MUD e che sono regolarmente prodotti in base all'attività svolta dall'albergatore) è necessaria l'iscrizione al SISTRI.
Nel caso l'albergatore non preveda di produrre rifiuti per cui è previsto l'obbligo di iscrizione, sarà comunque tenuto ad iscriversi al SISTRI nel caso in futuro rientri nelle condizioni per cui il D.M. 17/12/2009 prevede l'iscrizione. Per poter smaltire rifiuti pericolosi è previsto l'obbligo di iscrizione.
Solamente l'albergatore può sapere di quali tipi di rifiuti è produttore, con quale frequenza e con quale periodicità li produce, se e perchè ha presentato in passato il MUD. Quindi la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
3. Gli hotel sono/erano iscritti alla CCIAA con il mud, devono anche iscriversi al SISTRI automaticamente?
I soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI sono sostanzialmente gli stessi che erano e sono obbligati alla presentazione del MUD alla CCIAA.
Se l'albergatore ha presentato il MUD negli anni passati, si presume che lo abbia presentato in quanto ha prodotto rifiuti per cui era prevista la presentazione del MUD e per cui ora è prevista l'iscrizione al SISTRI (per le tipologie di rifiuti per cui è richiesta l'iscrizione si veda informativa e D.M. 17/12/2009 come recentemente modificato dal D.M. 15/02/2010).
Nel caso tali rifiuti (per cui è previsto obbligo MUD e obbligo SISTRI) saranno presumibilmente prodotti anche nel 2010, l'iscrizione al SISTRI va effettuata.
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